di Giovanni De Sio Cesari
I decreti legge dovrebbero essere un’eccezione ( ad es: per un terremoto) invece sono la regola almeno da quando si ricordi: è questo è certamente, indubbiamente anti costituzionale. Si tratta di una realtà che dura da decenni ( io direi da sempre): non si tratta di un determinato provvedimento o di un determinato governo .
Sarebbe un cavillo dire che, poiché non è specificato nella costituzione cosa sia “straordinaria necessita e urgenza”, si può intendere con questo termine tutto e il contrario di tutto. In pratica, questa norma della costituzione sarebbe una frase senza contenuto e possiamo estendere questo concetto a quasi tutte le altre norme nelle quali non è specificato il significato preciso dei termini usati.
A parte ogni cavillo è evidente che i casi eccezionali di necessita e urgenza non possono in nessun caso diventare l’ordinarietà, come, di fatto, avviene.
La corte costituzionale è stata molte volte investite del problema e vi è un gran numero di pronunce sull’argomento. In effetti pare che la corte scansi l’argomento , cavillando qua e la , perché si rende conto che il sistema reale è questo e non può essere cambiato.
Sarebbe ingenuo pensare che la Corte applica semplicemente le norme della costituzione: in realtà le interpreta molto, molto liberamente secondo l’indirizzo politico ideologico dei suoi componenti.
Non è che i presidenti dei ministri succedutisi da oltre 50 anni NON abbiano voluto attenersi alla Costituzione: il problema è un altro,
Costatiamo che non sempre le leggi corrispondono alla realtà. non è vero che nel diritto la forma è la sostanza: invece, spesso, sono in contrasto.
Le norme costituzionali, a volte, sono puramente teoriche in quanto inapplicabili.
Nel nostro caso la vera ragione della prevalenza dei decreti sulle leggi ordinarie è che la formazione di una legge da parte del parlamento implica tempi lunghissimi ( si pensi alla Zan) per cui, in effetti, è il governo che fa le leggi e il parlamento le approva oppure in alternativa, sfiducia il governo.
Ci si richiama al principio della divisione dei poteri legislativo ed esecutivo, ma questa è una teoria del 700 intesa come un modo di limitare il potere del re e non ha mai funzionato.
Quando i re nel’800 emanarono la costituzione persero in pratica ogni potere effettivo.
Nel nostro caso non si tratta di un prevalere dell’esecutivo sul legislativo ma al contrario, lo stesso governo è in sostanza una emanazione del parlamento che lo può esautorare in qualsiasi momento: manca un’ autonomia del potere esecutivo.
Dato che l’unico eletto effettivamente dal popolo è il parlamento, questo ha un ruolo centrale e direttamente o indirettamente ha sia il potere esecutivo che legislativo: cosi funziona la democrazia parlamentare.
Ora è il PdR (erede del re) che nomina il PdC : ma è solo una forma perché, nella sostanza, è il parlamento che decide. Meloni formalmente è stata nominata da Mattarella ma ,nella sostanza, dal parlamento: anche in questo caso la forma non è sostanza, spesso è il proprio il suo contrario.
Nella realtà politica ogni provvedimento viene fatto risalire al governo , non al parlamento, dall’opinione pubblica. Nel bene o nel male tutti i provvedimenti emessi durante un governo vengono addebitati ad esso. Solo particolari nomi ,in genere trasversali ( divorzio, legge Zan ), sono propri del parlamento.
Non c’è nulla da meravigliarsi : mi meraviglia però che ci si meravigli che potere esecutivo e legislativo NON sono distinti e analogamente che il PdR non ha un ruolo di controllo della costituzionalità ( se non formale), che la CC non giudichi in base alle norme scritte ma secondo un proprio indirizzo ideologico ( o culturale ,se si preferisce) . Quello che conta non è quello che è scritto ma le esigenze politiche, le istanze sociali. Uno stato non è democratico se l’ordinamento è formalmente democratiche ( lo è anche in Russia e Turchia) ma se effettivamente vi è democrazia.
E questo non vale solo in politica ma in ogni cosa umana.
